Vinz ha scritto:EMANUELE ha scritto: GLI STRONZI DEI CICLISTI NON SI SONO NEMMENO FERMATI!!!
Per mandarvi affancul???
A momenti li ammazzava e si fermavano per far cosa? Per chiamare i vigili e multarvi per l'andatura veloce? Non so.. boh... provate a guardare le cose anche da altre prospettive!
forse per prestare soccorso o almeno chiedere? se uno per evitarti finisce fuori strada, tu te ne vai scusa?
per la verità poi son entrambi in torto e da multare, il motociclista per velocità non commisurata alle condizioni stradali e comunque per non aver rallentato in prossimità di una curva con scarsa visibilità, i ciclisti per aver circolato appaiati e non in fila indiana come prescritto...se ne avesse centrato qualcuno, penso proprio che sarebbe finita con un concorso di colpa, perché entrambe le violazioni han concorso a determinare l'evento in maniera necessaria e non sufficiente.
Art. 182. Circolazione dei velocipedi.
1. I ciclisti devono procedere su unica fila in tutti i casi in cui le condizioni della circolazione lo richiedano e, comunque, mai affiancati in numero superiore a due; quando circolano fuori dai centri abitati devono sempre procedere su unica fila, salvo che uno di essi sia minore di anni dieci e proceda sulla destra dell'altro.
2. I ciclisti devono avere libero l'uso delle braccia e delle mani e reggere il manubrio almeno con una mano; essi devono essere in grado in ogni momento di vedere liberamente davanti a sé, ai due lati e compiere con la massima libertà, prontezza e facilità le manovre necessarie.
3. Ai ciclisti è vietato trainare veicoli, salvo nei casi consentiti dalle presenti norme, condurre animali e farsi trainare da altro veicolo.
4. I ciclisti devono condurre il veicolo a mano quando, per le condizioni della circolazione, siano di intralcio o di pericolo per i pedoni. In tal caso sono assimilati ai pedoni e devono usare la comune diligenza e la comune prudenza.
5. È vietato trasportare altre persone sul velocipede a meno che lo stesso non sia appositamente costruito e attrezzato. È consentito tuttavia al conducente maggiorenne il trasporto di un bambino fino a otto anni di età, opportunamente assicurato con le attrezzature, di cui all'articolo 68, comma 5 (Comma così modificato dall'art. 96, D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360 (Gazz. Uff. 15 settembre 1993, n. 217, S.O.).
6. I velocipedi appositamente costruiti ed omologati per il trasporto di altre persone oltre al conducente devono essere condotti, se a più di due ruote simmetriche, solo da quest'ultimo (Comma così modificato dall'art. 96, D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360 (Gazz. Uff. 15 settembre 1993, n. 217, S.O.).
7. Sui veicoli di cui al comma 6 non si possono trasportare più di quattro persone adulte compresi i conducenti; è consentito anche il trasporto contemporaneo di due bambini fino a dieci anni di età.
8. Per il trasporto di oggetti e di animali si applica l'art. 170.
9. I velocipedi devono transitare sulle piste loro riservate quando esistono, salvo il divieto per particolari categorie di essi, con le modalità stabilite nel regolamento.
9-bis. Il conducente di velocipede che circola fuori dai centri abitati da mezz'ora dopo il tramonto del sole a mezz'ora prima del suo sorgere e il conducente di velocipede che circola nelle gallerie hanno l'obbligo di indossare il giubbotto o le bretelle retroriflettenti ad alta visibilità, di cui al comma 4-ter dell'articolo 162 (Comma aggiunto dal comma 5 dell'art. 28, L. 29 luglio 2010, n. 120. Vedi il comma 6 dell'art. 28. Sanzione esclusa dall'adeguamento ai sensi di quanto disposto dal comma 2 dell'art. 1 del suddetto D.M. 22 dicembre 2010 e per le quali si continua ad applicare la sanzione da euro 23 a euro 92).
10. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 25 a euro 99. La sanzione è da euro 40 a euro 163 quando si tratta di velocipedi di cui al comma 6 .
Ho messo in grassetto le violazioni che i ciclisti sportivi da strada fanno sempre...da qualche altra parte del codice poi c'è quella delle luci e dei catadiottri che non hanno mai, ed anche è prescritto che tutte le biciclette siano dotate di campanello udibile a 30 metri (idem, quasi mai ce l'hanno, del resto 50 grammi di campanello su una bici in carbonio di 3000 euro stona

) ..... tanto per dire, se ci fosse lo stesso rigore che c'è sui portatarga o sulle freccette delle moto, farebbero centinaia di multe da 25 euro ai ciclisti... mmmm mi sa che non le fanno perchè gli importi son un po' bassini rispetto ai 400 euro dell'art. 78....
tequi ha scritto:Vinz ha scritto:EMANUELE ha scritto: GLI STRONZI DEI CICLISTI NON SI SONO NEMMENO FERMATI!!!
Per mandarvi affancul???
A momenti li ammazzava e si fermavano per far cosa? Per chiamare i vigili e multarvi per l'andatura veloce? Non so.. boh... provate a guardare le cose anche da altre prospettive!
Viaggiare in gruppo non si può fare.. primo. Secondo se sei causa di un incidente ti devi fermare a prescindere.. che tu abbia ragione o torto.
Terzo.. se io esco da un tornante a 50 kmh (velocità assolutamente a norma..) e mi trovo un gruppo di scroti aperti a raggiera che viaggiano a 5kmh (sai... non sono tutti pantani..) non ho modo di non prenderli.
mentre scrivevo hai postato questo e, quoto