carichi sporgenti su tetto auto

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TkMatt
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carichi sporgenti su tetto auto

Messaggio da TkMatt » gio ott 06, 2011 1:06 am

posso caricare sul portapacchi di un'auto lunga 4 metri un kayak da 4.50 che quindi sporge avanti o dietro o un po davanti e un po dietro?

pike
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Re: carichi sporgenti su tetto auto

Messaggio da pike » gio ott 06, 2011 1:12 am

Credo che il massimo carico sporgente ammesso sia 3/10 della lunghezza del veicolo qualora il carico sia indivisibile.
Credo sia necessario che sporga solo dietro, e sporgendo di circa 50cm deve avere l'apposito cartello segnalatore.
Tequi ha scritto:pike è uno di quegli utenti che si diverte a fare il puntiglioso. Ce ne sono anche altri e sono tutti sulla rampa di lancio. Non abbiamo bisogno di gente che le cerca tutte per fare polemica.
Basta essere onesti e ammettere gli errori. Sport che alcune persone non praticano. Specie se hanno una sola minuscola briciola di insignificante potere.

gidea75
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Re: carichi sporgenti su tetto auto

Messaggio da gidea75 » gio ott 06, 2011 7:15 pm

A quanto detto dal buon pike aggiungo di valutare anche il peso (il limite è scritto nel libretto di uso e manutenzione). Troppo peso vuol dire anche problemi per ancorarlo. :wink:
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Re: carichi sporgenti su tetto auto

Messaggio da TkMatt » gio ott 06, 2011 10:19 pm

pesa 29kg, non è un problema :) pikkio sta roba sui carichi e sulle sporgenze dove sta scritta= codice della strada?

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Re: carichi sporgenti su tetto auto

Messaggio da gidea75 » sab ott 08, 2011 8:57 am

...
TkMatt ha scritto: sta roba sui carichi e sulle sporgenze dove sta scritta= codice della strada?

Nell'articolo 24 del codice della funzione cerca ... :asd:



e nel 164 del codice della strada ...


1. Il carico dei veicoli deve essere sistemato in modo da evitare la caduta o la dispersione dello stesso; da non diminuire la visibilità al conducente nè impedirgli la libertà dei movimenti nella guida; da non compromettere la stabilità del veicolo; da non mascherare dispositivi di illuminazione e di segnalazione visiva nè le targhe di riconoscimento e i segnali fatti col braccio.

2. Il carico non deve superare i limiti di sagoma stabiliti dall'art. 61 e non può sporgere longitudinalmente dalla parte anteriore del veicolo; può sporgere longitudinalmente dalla parte posteriore, se costituito da cose indivisibili fino ai 3/10 della lunghezza del veicolo stesso, purchè nei limiti stabiliti dall'art. 61.

3. Fermi restando i limiti massimi di sagoma di cui all'art. 61 comma 1 possono essere trasportate cose che sporgono lateralmente fuori della sagoma del veicolo purchè la sporgenza da ciascuna parte non superi centimetri 30 di distanza dalle luci di posizione anteriori e posteriori. Pali, sbarre, lastre o carichi simili difficilmente percepibili, collocati orizzontalmente, non possono comunque sporgere lateralmente oltre la sagoma propria del veicolo.

4. Gli accessori mobili non devono sporgere nelle oscillazioni al di fuori della sagoma propria del veicolo e non devono strisciare sul terreno.

5. È vietato trasportare o trainare cose che striscino sul terreno, anche se in parte sostenute da ruote.

6. Se il carico sporge oltre la sagoma propria del veicolo, devono essere adottate tutte le cautele idonee ad evitare pericolo agli altri utenti della strada. In ogni caso la sporgenza longitudinale deve essere segnalata mediante uno o due speciali pannelli quadrangolari, rivestiti di materiale retroriflettente, posti alle estremità della sporgenza in modo da risultare costantemente normali all'asse del veicolo.

7. Nel regolamento sono stabilite le caratteristiche e le modalità di approvazione dei pannelli. Il pannello deve essere conforme al modello approvato e riportare gli estremi dell'approvazione.

8. Chiunque viola le disposizioni dei commi precedenti è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 80 a euro 318.

9. Il veicolo non può proseguire il viaggio se il conducente non abbia provveduto a sistemare il carico secondo le modalità stabilite dal presente articolo. Perciò l'organo accertatore, nel caso che trattasi di veicolo a motore, oltre all'applicazione della sanzione di cui al comma 8, procede al ritiro immediato della carta di circolazione e della patente di guida, provvedendo con tutte le cautele che il veicolo sia condotto in luogo idoneo per la detta sistemazione, del ritiro è fatta menzione nel verbale di contestazione della violazione. I documenti sono restituiti all'avente diritto allorchè il carico sia stato sistemato in conformità delle presenti norme. Le modalità della restituzione sono fissate dal regolamento.
ImmagineImmagine

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