senza retorica o moralismi...
in questi casi (esempio: ripetizioni) è davvero facile mettersi in regola (
o volendo astrarre... avvicinarsi il più possibile alla legalità)...
QUesta è una domanda ciclica, a mio avviso molto importante..
molti vorrebbero fare prestazioni di lavoro occasionale (o quasi
) e le fanno in nero.
cercherò di essere chiaro, così da dare una informazione corretta ai lettori del forum.
Partiamo dal presupposto che l'obbligo di apertura della partita IVA
dipende dal carattere di abitualità o di occasionalità con cui viene svolta l'attività di docente privato... sempre per rimanere nell'esempio sopracitato (art. 5 DPA 633/1972).
Nel caso di abitualità occorre aprire la partita IVA e le relative prestazioni sono esenti ai sensi dell'art.10 n. 20 dello stesso DPR.
Nel caso di occasionalità (vedi parte scritta in rosso) non occorre aprire partita IVA.
Come distinguere tra attività abituale o attività occasionale?
Si può fare riferimento alla legge Biagi che stabilisce dei limiti perché l'attività sia da considerare non occasionale e cioé una prestazione di durata inferiore a 30 giorni (
e questa è la parte che ci permette di avvicinarsi di molto alla legalità senza raggiungerla appieno... si possono sempre fare fatture cumulative... e si aggira l'ostacolo dei 30 giorni... e questa cosa la si fa poichè aprire una partita IVA è una rogna anche per chi vuole essere "nel giusto") e un importo massimo annuo di euro 5.000.
Se si supera uno di questi limiti è necessario aprire la partita IVA
Volendolo fare... si fa così:
Da un punto di vista fiscale dovresti rilasciare ricevuta per le ripetizioni effettuate.
Una ricevuta di questo tipo:
Dott. Paperino PAOLINO Ricevuta n. 1
Via Col Vento, 1 1 aprile 1996
12345 PAPEROPOLI
Cod. fisc. PLN PPR 99Z01 A987?
Rilasciata a:
Preg.mo Sig.
Pietro GAMBADILEGNO
Via del Corso, 5
TOPOLINIA
Il sottoscritto Paperino PAOLINO ha ricevuto in data odierna dal
Sig. Pietro GAMBADILEGNO la somma di Euro 100 (cento)
quale compenso per lezioni private, impartite a titolo personale,
su materie scolastiche o universitarie;
La prestazione ha carattere occasionale ai senti dell’art.67, lettera l, del TUIR
Tale compenso è esente da I.V.A. ai sensi dell'art. 10, comma 20 del D.P.R. 633/1972.
(firma)
si ricorda che:
1) Non c'è iva per due motivi: Per la natura delle prestazioni: sono prestazioni esenti da iva, come ricorda giustamente la fattura quando dice: "tale compenso è esente da I.V.A. ai sensi dell'art. 10, comma 20 del D.P.R. 633/1972."
In secondo luogo sono esenti da iva anche per il fatto di essere prestazioni occasionali, a prescindere dunque dalla loro natura.
(infatti, in questo caso, alternativamente, potresti sostituire la precedente dicitura con questa " la prestazione non è soggetta ad IVA, ai sensi dell’art.5 del dPR 633/72.")
2) Non c'è nessuna ritenuta d'acconto da apporre in fattura, visto che lo studente non è sostituto di imposta.
Detta facile, non è una azienda o ditta individuale, non ha i libri contabili, non ha partita IVA, etc etc...
La ritenuta deve essere operata qualora il compenso sia erogato da enti e società soggetti ad IRES, da società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice, da persone fisiche che esercitano imprese commerciali o agricole o da persone fisiche che esercitano arti e professioni.
In questo caso, trattandosi di studenti, non ci sarà nessuna ritenuta d'acconto da porre in fattura. Si pagherà tutto in sede di dichiarazione dei redditi.
3) E' neccessaria una Marca da bollo di euro 1.81 soltanto per importi superiori a Euro 77,47; si appone la marca sulla fattura, si fa una fotocopia e si da la copia allo studente (te invece ti tieni l'originale con la marca da bollo).
4) Si ricorda di numerare le fatture in modo progressivo, rispettando la data apposta in fattura. Esse non vanno allegate alla dichiarazione dei redditi ma vanno conservate accuratamente nel caso l'agenzia delle entrate ne richieda la visione.
5) L’art.67 del TUIR considera redditi diversi, i redditi derivanti da attività commerciali non esercitate abitualmente e i redditi derivanti da attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente.
A fino anno poi si dovrebbe sommare l'ammontare totale degli importi percepiti e dichiararli nella sezione "redditi diversi" nel modello Unico, nel quadro RL. (oppure nel 730, qualora si possa farlo)
Su questo ammontare si pagherà l'irpef.
Semplice ed efficace.
P.S. non era per polemica. E' solo per mostrare che alla fine non è difficile volersi mettere in regola.